Statuto
Art. 1 – Nome e specie
La Federazione Ticinese di Atletica Leggera (FTAL) è una associazione ai sensi degli
articoli 60 e seguenti del CCS.
Art. 2 – Sede
Sede della FTAL è il domicilio del suo Presidente.
Art. 3 – Affiliazione
La FTAL è membro di Swiss Athletics (SA), della quale accetta statuti, regolamenti
e convenzioni, che sono vincolanti per la FTAL e i suoi membri.
Art. 4 – Scopo
La FTAL promuove e coordina il movimento dell’atletica leggera nel Canton Ticino. È una associazione apolitica e aconfessionale. La FTAL dichiara di aderire e di implementare i principi sanciti dalla Carta etica dello sport di Swiss Olympic.
Art. 5 – Convenzioni
La FTAL può concludere accordi con altre associazioni e società sportive con sede in Svizzera, anche fuori del Cantone. A tale scopo saranno redatte opportune convenzioni, che saranno sottoposte al voto dell’Assemblea dei Delegati.
Art. 6 – Composizione
La FTAL si compone:
- delle società accettate secondo l’art. 7 degli Statuti, domiciliate nel Canton Ticino e che dispongono di statuti secondo gli art. 60 e segg. del CCS;
- dei soci individuali;
- dei soci onorari;
- dei soci sostenitori
Art. 7 – Adesione
- Società – La società che desidera aderire alla FTAL presenta la domanda di adesione al Comitato Direttivo, che preavvisa l’istanza all’Assemblea dei Delegati che decide inappellabilmente. Le società si impegnano a rispettare gli statuti federali e cantonali. Sono tenute a stipulare una assicurazione responsabilità civile
- Soci individuali – Si diventa soci individuali con il pagamento d’una licenza individuale o d’una carta di membro di SA.
- Soci onorari – Su segnalazione delle società al Comitato Direttivo o direttamente da quest’ultimo e in considerazione di particolari meriti
acquisiti in attività a favore della Federazione o dell’atletica leggera in articolare, una persona può essere eletta socio onorario. L’elezione è di competenza dell’Assemblea dei Delegati. - Soci sostenitori – Possono essere accolti come soci sostenitori, società, corporazioni e altre persone fisiche e giuridiche, le quali con la loro adesione intendono dimostrare il loro appoggio alla FTAL e al movimento atletico in genere
Art. 8 – Dimissioni
Le dimissioni delle società dalla FTAL hanno effetto alla fine dell’anno civile. L’istanza dovrà essere presentata per iscritto al Comitato Direttivo entro il 31 ottobre
Art. 9 – Sanzioni
I membri possono essere sospesi nei loro diritti se:
- non rispettano gli statuti, i regolamenti e le decisioni prese dal Comitato Direttivo;
- hanno un comportamento indegno che può essere di danno alla Federazione.
Le sanzioni vengono prese in prima istanza dal Comitato Direttivo della FTAL e in seconda istanza dal Comitato Centrale di SA. È data facoltà di ricorso al Tribunale arbitrale di SA
Art. 10 – Diritti e doveri dei soci
- Diritti – Di regola le prestazioni di SA e della FTAL sono a disposizione di tutti i membri della FTAL. Per la partecipazione alle manifestazioni di SA e della FTAL è necessario avere la licenza di SA oppure la carta di membro di SA (secondo le
disposizioni del WO di SA). - Doveri – I membri si impegnano:
- a rispettare le decisioni degli organi della FTAL;
- soddisfare gli impegni finanziari.
Art. 11 – Distinzioni
Il Comitato Direttivo conferisce distinzioni sulla base di un apposito regolamento.
Art. 12 – Organi
Gli organi della FTAL sono:
- l’Assemblea dei Delegati;
- il Comitato Direttivo;
- la Commissione Tecnica;
- le società riveditrici dei conti.
Quale anno sociale vale l’anno civile.
Art. 13 – Assemblea dei Delegati
L’Assemblea ordinaria dei Delegati si riunisce entro 90 giorni dalla chiusura dell’anno sociale.
È convocata dal Comitato Direttivo. L’ordine del giorno, corredato dalle proposte, sarà reso noto ai membri con lettera circolare almeno 4 settimane prima.
La convocazione di un’Assemblea straordinaria è possibile qualora il Comitato Direttivo lo ritenga necessario oppure se viene richiesta da almeno 1/5 del totale dei voti della FTAL e da almeno 1/5 delle società affiliate. La sua convocazione dovrà essere inviata ai membri almeno 4 settimane prima.
Art. 14 – Diritto di voto
Possono esercitare il diritto di voto all’Assemblea i Delegati presenti in rappresentanza delle Società della FTAL, i soci onorari presenti e i membri individuali secondo l’Art. 15 dello Statuto.
Non hanno diritto di voto:
- i soci sostenitori;
- le società non in regola con gli obblighi finanziari verso la FTAL;
- i membri in carica del Comitato Direttivo e della Commissione Tecnica
Art. 15 – Computo dei voti
Ogni società in regola con gli obblighi finanziari ha diritto a un voto. Inoltre sulla base dell’effettivo degli atleti tesserati e dei soci contribuenti (situazione al 31 ottobre) la società riceve un numero di voti calcolato nel modo seguente: effettivo tesserati x 2 + effettivo carte di membro + numero soci = “cifra base”. Quali soci sono da considerare tutti i soci attivi senza limiti di età, i soci passivi e sostenitori, i soci onorari, i funzionari e collaboratori, i soci di gruppi di podismo o walking, i soci di gruppi di fitness, o altri che siano considerati soci dalla società affiliata.
Ogni 25 o frazione della “cifra base” le società ricevono 1 voto supplementare.
Ogni delegato può rappresentare al massimo 2 voti. Ogni socio onorario presente ha diritto di voto. Voto dei membri individuali: ogni 25 un voto.
Art. 16 – Deliberazioni
Ogni Assemblea dei Delegati, convocata nella forma prescritta, è abilitata a decidere. Prende le sue decisioni a maggioranza dei voti emessi (eccezioni vedi art. 28 e 29).
Un oggetto che raccoglie la parità dei voti deve considerarsi respinto.
Art. 17 – Competenze
Sono di competenza dell’Assemblea dei Delegati:
- l’approvazione del verbale;
- l’approvazione dei rapporti sull’attività;
- l’approvazione della gestione annuale e dei preventivi;
- le decisioni circa l’impiego straordinario dei fondi della FTAL e l’autorizzazione per spese straordinarie superiori a fr. 5000.-;
- la determinazione delle quote annue;
- la nomina del Presidente, del Presidente della Commissione Tecnica e degli altri membri del Comitato Direttivo e della Commissione Tecnica;
- la nomina di 2 società riveditrici dei conti;
- la nomina dei soci onorari;
- l’approvazione del programma di attività;
- l’assegnazione dei campionati cantonali;
- la determinazione del luogo dell’Assemblea;
- le deliberazioni su statuti, convenzioni e regolamenti;
- le deliberazioni su proposte;
- l’accettazione o meno di nuove società;
- l’espulsione di membri;
- lo scioglimento della Federazione.
Le proposte di modifica degli statuti ed altre proposte destinate all’Assemblea
dovranno essere presentate per scritto al Comitato direttivo entro il 31 ottobre.
Art. 18 – Nomine e votazioni
Le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano. 2/5 dei voti rappresentati
possono chiedere la votazione segreta.
Art. 19 – Revisori
L’Assemblea dei Delegati nomina le 2 società riveditrici dei conti. Il loro mandato dura un anno.
Art. 20 – Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo dirige la Federazione e la rappresenta verso l’esterno. Decide
l’assunzione di personale remunerato iscritto a preventivo e reclutato tramite
concorso.
- Composizione – Il Comitato Direttivo si compone di almeno 5 membri e in caso di parità nelle votazioni, il voto del presidente ha valenza doppia. Nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il segretario, il cassiere e i responsabili dei diversi settori. Il Presidente della Commissione Tecnica vi fa parte di diritto.
- Compiti – I compiti del Comitato direttivo sono:
- la direzione della FTAL e l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- la convocazione dell’Assemblea dei Delegati;
- la vigilanza sull’applicazione degli statuti, dei regolamenti e delle convenzioni;
- il preavviso per l’ammissione di membri;
- la pubblicazione di regolamenti e istruzioni;
- la stesura del rapporto sull’attività;
- l’amministrazione delle finanze e il controllo delle licenze;
- la decisione per spese straordinarie fino a un massimo di fr. 5’000.-;
- le relazioni con SA, altre associazioni e società;
- l’organizzazione di manifestazioni in collaborazione con la Commissione
tecnica e la sorveglianza di quelle attribuite alle società; - la cura dell’archivio;
- l’omologazione dei primati ticinesi;
- la decisione circa la presa di sanzioni;
- la promozione e la propaganda nel Cantone dell’atletica in
collaborazione della Commissione tecnica; - la designazione dei Delegati all’Assemblea di SA.
Art. 21 – Commissione Tecnica.
- Composizione – La Commissione tecnica si compone da un minimo di 5 membri. Nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il segretario e i responsabili dei diversi settori.
- Compiti – I compiti della Commissione Tecnica sono:
- promuove la formazione e l’aggiornamento degli allenatori;
- promuove i concorsi atletici per la gioventù ed eventuali altre manifestazioni in collaborazione con le società organizzatrici;
- organizza dei corsi per giudici arbitri, giudici di gara, starter e dirama le convocazioni;
- fissa i programmi dei vari campionati ticinesi, i relativi minimi di ammissione e ne sorveglia l’applicazione;
- stabilisce di comune accordo con le società il calendario atletico;
- stabilisce il programma e designa gli atleti per gli incontri della Selezione Ticino;
- stende il rapporto annuale sull’attività tecnica.
Art. 22 – Commissioni speciali.
Il Comitato Direttivo e la Commissione Tecnica possono nominare commissioni speciali consultive
Art. 23 – Entrate
Le entrate della cassa sociale sono costituite da:
- i contributi fissati annualmente dall’Assemblea;
- il reddito del patrimonio sociale;
- l’utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni;
- sovvenzioni e donazioni
Art. 24 – Uscite
Le uscite della cassa sociale sono costituite da:
- le quote a SA;
- le spese dell’amministrazione;
- le spese di partecipazione a gare e corsi;
- la copertura di disavanzi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni da parte della FTAL;
- le spese per l’acquisto di materiale;
- le spese di delegazione;
- le spese per la promozione dell’atletica cantonale.
Art. 25 – Responsabilità
Degli impegni assunti risponde unicamente il patrimonio sociale.
Art. 26 – Archivio
Gli atti, come verbali, rapporti, corrispondenza importante e bilanci, vengono archiviati. I membri del Comitato Direttivo e della Commissione tecnica sono tenuti a consegnare regolarmente al più tardi al momento della scadenza del mandato, gli atti al presidente il quale provvederà a farli archiviare.
Art. 27 – Revisione dello statuto
Le proposte di revisione dello statuto devono essere accettate dalla maggioranza assoluta dei voti rappresentati all’Assemblea.
Art. 28 – Scioglimento
La FTAL si scioglie solo per decisione dell’Assemblea con una maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.
Il patrimonio sociale sarà messo a disposizione di SA che dovrà custodirlo e rimetterlo a una analoga federazione che dovesse sorgere e dirigere l’attività atletica cantonale, perseguendo gli scopi espressi all’art. 4 e in conformità degli articoli del presente statuto.
L’archivio sarà depositato presso l’archivio cantonale.
Art. 29 – Statuto federale
Per quanto non previsto nel presente statuto vale quello di SA.
ENTRATA IN VIGORE
Il presente statuto entra in vigore il 1 febbraio 1988 in conformità della decisione dell’Assemblea del 30 gennaio 1988, modificato all’art. 22 a) dall’Assemblea del 31 gennaio 1998, modificato all’art. 15 dall’Assemblea del 25 gennaio 2002, modificato all’art. 17 d) dall’Assemblea del 22 gennaio 2010, modificato all’art. 4 dall’Assemblea del 20 gennaio 2013, modificato all’art. 22 a) dall’Assemblea del 23 gennaio 2015, modificato all’art. 21, 21 a), 22 b) dall’Assemblea del 26 febbraio 2016, modificato all’art. 13 dall’Assemblea del 22 febbraio 2019.